Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

Art. 2Piano strategico per la promozione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, secondo le modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 11, al fine di individuare i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo delle regioni Marche e Umbria, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, nonche' le modalita' di attuazione del medesimo Piano strategico. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, si applicano alle regioni Marche e Umbria, in quanto compatibili, le previsioni del Piano strategico della ZES unica approvato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2025. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-11-18;171~art2 · fonte su Normattiva