Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

Art. 1Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria

Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria. Per le finalita' di cui al comma 1 e a decorrere dalla data ivi indicata:

  • a)la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;
  • b)sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attivita' della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonche' quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilita' del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacita' per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,» sono soppresse. L'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e' abrogato.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-18;171~art1 · fonte su Normattiva