Art. 3 — T a s s e
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[1]1. Dopo il n. 90- ter della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aggiunto dall'articolo 14 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, e' aggiunto il seguente:
[2]"Numero d'ordine
[3]Indicazione degli atti soggetti a tassa
[4]Ammontare della tassa
[5]Modo di pagamento
[6]90-quater
[7]Certificati complemen- tari di protezione di medicinali: 1) per la domanda di concessione del cer- tificato....... 2) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato... 3) per la trascrizione di atto di trasferimen- to o di costituzione di diritti di garanzia.. 4) per il ritardo nel pagamento della tassa annuale (entro il semestre)......
[8]300.000 716.000 50.000 350.000 ordinario ordinario ordinario ordinario
[9]La tassa di cui al punto 1) deve essere pagata prima del deposito della domanda e non e' rimborsabile. La tassa di cui al punto 2) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce. Detta tassa e' soggetta alle stesse scadenze ed alla stessa normativa prevista per le tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali".
Testo in vigore dal 4 novembre 1991 al 19 marzo 2005
