Art. 2 — Procedura per il rilascio del certificato complementare di protezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, con riferimento all'art. 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, l. 19 ottobre 1991 n. 349 (Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto) - nella parte in cui prevede che la domanda, volta ad ottenere il rilascio del certificato complementare di protezione per il brevetto di farmaco, debba essere presentata direttamente o tramite il servizio postale, soltanto presso l'Ufficio centrale brevetti (oggi Ufficio italiano brevetti e marchi) con sede i Roma, e non possa invece essere anche depositata presso l'U.P.I.C.A. territorialmente competente - in quanto - posto che il predetto certificato ha lo scopo di assicurare un ulteriore periodo di tutela dopo la scadenza ventennale della protezione brevettuale; che la norma impugnata deve porsi in relazione con l'obbligo dell'Ufficio centrale di pubblicazione dei medicamenti per i quali sia stato richiesto il rilascio del certificato stesso; e che al deposito della domanda sono provvisoriamente attribuiti gli stessi effetti del rilascio del certificato medesimo - trattandosi di un onere connesso all'esigenza di garantire uno stretto rapporto tra richiesta del certificato e relativo sistema di pubblicità in vista dei predetti effetti sostanziali, esso trova razionale giustificazione nella necessaria tutela delle regole della concorrenza e non collide con la "ratio" della garanzia predisposta dall'art. 41 Cost., nella misura in cui questa non si estende alle mere modalità di comunicazione di atti, aventi l'esclusiva funzione di conoscibilità degli stessi da parte dei terzi e la cui eventuale onerosità è congruamente bilanciata dall'utilità sociale rappresentata dal corretto funzionamento del mercato. - S. nn. 389/1992 e 110/1995. red.: S. Di Palma
Art. 41 cost. · Art. 2 Disposizioni per il rilascio di un certificato complementare di protezione per i medicamenti o i relativi componenti, oggetto di brevetto
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1991
urn:nir:stato:legge:1991-10-19;349~art2 · fonte su Normattiva