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I titolari di brevetti o domande di brevetto, relativi a medicamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, possono presentare domanda per ottenere il certificato complementare di protezione di cui all'articolo 4- bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del brevetto.

Testo in vigore dal 4 novembre 1991 al 19 marzo 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-10-19;349~art4 · fonte su Normattiva