Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato

Art. 9 — Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali)

E' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

  • a)l'area di attivita' in cui operano;
  • b)gli enti od organismi internazionali di interesse;
  • c)i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
  • d)l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalita', esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e puo' essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennita' o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.

Testo vigente dal 24 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-15;145~art9 · fonte su Normattiva