Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero
Art. 3 — Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero
Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1:
- 1)al comma 1, le parole: «Le anagrafi» sono sostituite dalle seguenti: «L'anagrafe», le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti: «e' tenuta» e le parole: «e presso il Ministero dell'interno» sono soppresse;
- 2)al comma 2, le parole: «Le anagrafi dei comuni sono costituite» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE e' costituita»;
- 3)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2-ter. Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR»;
- 4)al comma 3, le parole: «del proprio comune» sono sostituite dalle seguenti: «del comune di iscrizione all'AIRE»;
- 5)i commi 4 e 6 sono abrogati;
- 6)al comma 5, le parole: «La stessa anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «L'AIRE»;
- 7)al comma 7, le parole: «di cui ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;
- 8)il comma 9 e' sostituito dai seguenti: «9. Non sono altresi' iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:
- a)i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
- b)il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorita' locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;
- c)i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori del territorio nazionale;
- d)i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- e)il personale civile e militare che fruisce dell'indennita' di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- f)il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);
- g)le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi. 9-bis. L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo e' facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125»;
- 9)i commi 10 e 11 sono abrogati;
- b)all'articolo 2, comma 1:
- 1)alla lettera a), le parole: «, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni» sono soppresse;
- 2)alla lettera b), le parole: «o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1» sono soppresse;
- 3)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
- c)all'articolo 4, comma 1:
- 1)alla lettera b), le parole: «, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono soppresse;
- 2)alla lettera d), numero 2), la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
- d)l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ne danno comunicazione entro quarantotto ore agli uffici consolari competenti»;
- e)all'articolo 6:
- 1)al comma 6, primo periodo, le parole: «dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
- 2)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, contenente i dati previsti dalla presente legge, e' comunicata entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al comune italiano competente e, in caso di trasferimento da altra circoscrizione estera, all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza»;
- 3)il comma 8 e' abrogato;
- f)all'articolo 7, comma 1, alinea, le parole: «degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui all'articolo 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228» e le parole: «ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11,» sono soppresse;
- g)l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) effettua con cadenza annuale il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero, secondo la metodologia definita dal medesimo Istituto. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale trasmette annualmente all'ISTAT i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT annualmente i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero. 3. L'ISTAT definisce le modalita' tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 4. Restano ferme le disposizioni per la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali previste dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483»;
- h)gli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 17 e il comma 2 dell'articolo 19 sono abrogati. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
- b)all'articolo 6, comma 1, le parole: «del Ministero dell'interno e» sono soppresse.
Testo vigente dal 4 febbraio 2026
