Art. 10 — Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814
All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".
Testo vigente dal 14 luglio 2003
