Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

Art. 10 — Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814

All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".

Testo vigente dal 14 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art10 · fonte su Normattiva