Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico

Art. 9 — Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione

I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

Testo vigente dal 14 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-08;172~art9 · fonte su Normattiva