Art. 9 — Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione
I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.
Testo vigente dal 14 luglio 2003
