Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
Art. 14 — Sgravi contributivi
I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.
Testo vigente dal 14 luglio 2003
