Art. 7 — Unità navali storiche
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Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unita' da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano piu' di 25 anni di eta' dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
- a)rappresentino un caso particolare per la peculiarita' progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
- b)abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
- c)rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalita' che li hanno posseduti;
- d)abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
- e)siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purche' utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
- a)il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
- b)i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
- c)il possesso dei requisiti di professionalita' e di affidabilita' da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Testo in vigore dal 14 luglio 2003 al 1 maggio 2004
