I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi alle seguenti condizioni:
- a)durata massima ventennale;
- b)tasso di ammortamento minimo del 10 per cento annuo, comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, salvo quanto stabilito dalla successiva lettera c) e dal comma 3 del presente articolo;
- c)rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, comunque non superiori al 20 per cento della retribuzione annua cumulativamente percepita dai soggetti di cui al successivo comma 2, lettera a), durante il precedente anno solare, quale risulta dall'attestazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dai datori di lavoro presso i quali l'attivita' lavorativa e' stata prestata nello stesso anno. L'importo dei mutui di cui al comma 1 deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti;
- a)ammontare corrispondente a 2,5 volte la retribuzione annua, riferita al totale dei redditi di lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi percepiti dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare:
- b)75 per cento del prezzo d'acquisto ovvero della parte del prezzo di acquisto non assistita da finanziamenti concorrenti per lo stesso immobile;
- c)importo di lire 60 milioni. Quando la rata di ammortamento determinata ai sensi della lettera h) del comma 1 risulti superiore al limite previsto dalla lettera c) dello stesso comma, la relativa perdita e' posta annualmente a carico del fondo di cui al successivo articolo 3. Quando la rata di ammortamento al tasso del 10 per cento risulti inferiore al predetto limite, essa e' rideterminata in aumento e dovuta fino a concorrenza della rata annuale di un mutuo corrispondente ad un tasso comunque non superiore al 13 per cento calcolato per eguale durata. L'eventuale maggior provvigione dovuta agli istituti di credito mutuanti in connessione con l'attivita' di recupero dell'alloggio e' a carico dei mutuatari. Gli immobili acquistati con mutui di cui alla presente legge non possono essere trasferiti prima del termine dell'ammortamento del mutuo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili acquistati da parenti ed affini entro il secondo grado.
Testo vigente dal 24 dicembre 1986
