Art. 368
[1]Gli istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere all'Istituto nazionale mutui in cartelle fondiarie od anche in contanti con interesse non superiore al sei per cento per l'importo totale di determinate costruzioni, compreso il valore dell'area relativa, sino alla concorrenza complessiva di un quinto dell'importo massimo consentitogli dalle disposizioni che lo governano.
[2]Sono applicabili a questi mutui tutte le norme contenute nel presente titolo salvo quelle vigenti per il credito fondiario.
[3]Le casse di risparmio ordinarie sono autorizzate ad acquistare le cartelle fondiarie di compendio dei mutui alle condizioni che pattuiranno con l'Istituto nazionale in modo pero' che il costo effettivo di ogni operazione, rappresentato dalle cartelle fondiarie acquistate, non risulti complessivamente superiore a quello della corrispondente operazione di mutuo effettuata dall'Istituto medesimo con uno degli istituti di credito fondiario.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva