Gli istituti e le sezioni di credito edilizio sono abilitati ad effettuare anche operazioni di credito fondiario. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, avvalendosi delle disponibilita' del fondo di cui al precedente articolo 3, concedono mutui fondiari per l'acquisto di alloggi da adibire ad abitazioni, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Cassa depositi e prestiti e conformi allo schema generale approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici. Della avvenuta stipula delle singole convenzioni e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. Le domande di mutuo possono essere presentate dopo la predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, qualora presentate prima di tale termine, non hanno effetto. L'esito dell'istruttoria, condotta in ordine rigorosamente cronologico di presentazione, e' comunicato agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile. La garanzia puo' essere costituita anche da ipoteca di grado ulteriore, quando il valore dell'immobile assicuri il soddisfacimento del mutuo concesso nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 2. Quando il mutuo e' concesso con riferimento ai redditi di lavoro dipendente di piu' appartenenti al nucleo familiare, l'immobile deve essere acquistato in comunione tra essi, indipendentemente dal regime patrimoniale familiare vigente tra le stesse persone, purche' i requisiti previsti dalla presente legge siano posseduti da tutti i componenti. Nel caso previsto dal precedente comma 4, il mutuo e' concesso nei confronti di tutti gli appartenenti al nucleo familiare. In caso di mancato o di ritardato versamento da parte del mutuatario si applica l'interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario - edilizio.

Testo vigente dal 24 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-18;891~art4 · fonte su Normattiva