Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
Art. 19 — Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri
Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e' sostituito dal seguente: «2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati:
- a)il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni;
- b)la data di nascita;
- c)il sesso;
- d)la razza o il mantello;
- e)il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;
- f)il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
- g)i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;
- h)la data del decesso o della macellazione;
- i)il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale».
Testo vigente dal 3 agosto 2015
