All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio per campagna di commercializzazione». All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite le seguenti: «e di olio di oliva». Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: «2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti». Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonche' delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonche' per ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, puo' essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al riconoscimento della piena operativita' della banca dati informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/ 2000. Il detentore di animali di specie bovina e' responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, sono abrogati. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le seguenti: «, nonche' l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,». All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015». A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attivita' di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attivita' di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attivita' ed e' versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1676/2026

    26 gennaio 2026
    • CONTRATTI AGRARI
    • DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO

    I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva, sicché non spettano alle società agricole di capitali, non rientranti tra quelle - aventi le caratteristiche descritte dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004 - cui la riforma dell'impresa agricola ha espressamente limitato l'estensione del diritto, inizialmente spettante al solo soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita o di proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita.

    Art. 1 · Art. 2135 c.c. · Art. 2249 c.c. · Art. 8 Proprieta coltivatrice

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 161/2019

    Questione infondata
    27 giugno 2019

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), nonché dell'art. 1, comma 3, e degli artt. 2, 3, 4 e 8,…

    Art. 76 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154~art1 · fonte su Normattiva