Art. 21 — Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente: «3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'». I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.
Testo vigente dal 3 agosto 2015
