Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. Il Segretario del CIAE e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalita' e di comprovata esperienza»;
  • b)all'articolo 31, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
  • c)all'articolo 36:
  • 1)al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e»;
  • 2)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute»;
  • 3)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea». Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 3 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115~art29 · fonte su Normattiva