Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati intenzionali violenti»;
  • b)all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della giustizia»;
  • c)all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302». All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia». La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 8 luglio 2016

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 17987/2025

    2 luglio 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

    L'espressione "istanze non ancora definite" contenuta nell'art. 15, comma 3, della l.n. 122 del 2016 - che costituisce condizione per l'applicabilità della modifica dell'art. 4, comma 3, della l. n. 512 del 1999 introdotta dal comma 1, lettera c), del medesimo art. 15 - deve ritenersi sottintendere la presenza di un contenzioso giurisdizionale non ancora approdato al giudicato, non potendo ritenersi definita l'istanza oggetto solo di una decisione emessa in sede amministrativa.

    Art. 15

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122~art15 · fonte su Normattiva