Art. 2 — Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175
All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione, nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Testo vigente dal 11 maggio 2019
