Art. 4 — Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175
Il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' sostituito dal seguente: «5-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorita' competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato». All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Testo vigente dal 17 gennaio 2022
