Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

Art. 5Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale»;
  • b)all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: «previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»;
  • c)all'articolo 9:
  • 1)al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione e' regolamentata»;
  • 2)il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale»;
  • 3)al comma 4, le parole da: «alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che e' ammesso ad esercitare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano»;
  • d)all'articolo 10, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto a informare in anticipo l'autorita' di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale»;
  • e)all'articolo 11, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La verifica preventiva e' ammessa unicamente se e' finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto e' necessario a tale fine»;
  • f)all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «sono richieste e assicurate» sono inserite le seguenti: «, in caso di dubbio motivato,»;
  • g)all'articolo 22, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro»;
  • h)all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: «di veterinario,» sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»;
  • i)all'articolo 34:
  • 1)al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attivita' e alle responsabilita' relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti:»;
  • 2)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorita' competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attivita' mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalita' fissate dalle competenti autorita'. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
  • l)all'articolo 36, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformita' al modello adottato con decreto del Ministro della salute».

Testo vigente dal 17 gennaio 2022

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urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238~art5 · fonte su Normattiva