Art. 48 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 17 gennaio 2022
