Art. 35 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 30 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 9 maggio 2026
