Il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;".

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art30 · fonte su Normattiva