Art. 43 — Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega)
L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovra' prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinera' le forme di controllo sull'osservanza del divieto.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
