Art. 46 — Etichettatura dei prodotti del tabacco
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1991 al 24 luglio 2003. Leggi il testo vigente →
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanita', saranno dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 89/622/CEE. L'entrata in vigore delle suddette dispozioni sara' fissata, anche con successivo decreto, per una data anteriore al 31 dicembre 1991 e comunque successiva a tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. La commercializzazione dei prodotti del tabacco non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva, esistenti al 31 dicembre 1991 secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, e' consentita fino al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993, rispettivamente per le sigarette e per gli altri prodotti. Salvo il disposto del comma 2, e' punito con l'ammenda fino a cinquanta milioni e l'arresto fino ad un anno chiunque metta in commercio o comunque commercializzi tabacchi lavorati con condizionamento privo:
- a)delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina;
- b)della avvertenza "nuoce gravemente alla salute";
- c)delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette. Le disposizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1991 al 24 luglio 2003
