Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)

Art. 50 — Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega

L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovra':

  • a)prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;
  • b)stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;
  • c)assicurare l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
  • d)prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;
  • e)prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art50 · fonte su Normattiva