Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)
Art. 58 — Prezzi delle specialità medicinali: criteri di delega
L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanita', che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialita' medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva;
- b)siano disciplinate le modalita' del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale e le modalita' dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorita' competente;
- c)sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima - la "pubblicazione appropriata" per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorita' competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
