Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)
Art. 24 — Applicazione delle norme
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Le delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 23, comma 3, verranno emanate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni della presente sezione acquistano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dalla medesima data.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994
