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Le delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo 23, comma 3, verranno emanate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni della presente sezione acquistano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dalla medesima data.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art24 · fonte su Normattiva