Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Art. 27 — Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti Persone trasportate

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto".

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art27 · fonte su Normattiva