Art. 28 — Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia
L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:
- a)i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile:
- b)il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c)ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
