Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Art. 28 — Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

  • a)i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile:
  • b)il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  • c)ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 337/2000

    Questione infondata
    24 luglio 2000

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. d) della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nel testo precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 32 Costituzione <<nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando l'assicurato sia una società, le persone che si trovano con i soci a responsabilità illimitata in uno dei rapporti indicati nella lettera b) del medesimo art. 4, ed in particolare il coniuge trasportato del socio a responsabilità illimitata, per quanto riguarda i danni alla persona>>. La questione è stata, infatti, sollevata sulla base di una erronea premessa interpretativa, per avere il giudice rimettente a torto escluso che si estenda alla fattispecie la già dichiarata - con sentenza n. 188 del 1991 - illegittimità costituzionale della lettera b) dello stesso articolo <<nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano a loro carico>>; con ciò non considerando - come avrebbe dovuto - che proprio l'espresso richiamo contenuto nella denunciata norma al rapporto tra i soci illimitatamente responsabili della società assicurata e le persone indicate nella lettera b) - sancendo una equiparazione, quanto ad operatività della garanzia per i danni alla persona, tra la posizione dei danneggiati legati da vincoli di parentela e quella dei soggetti comunque responsabili - consente la trasposizione immediata della disciplina risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della stessa lettera b) alle ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 4, rendendo così immune anche la disposizione censurata dai prospettati vizi di incostituzionalità.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 28 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

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  • Ordinanza n. 261/2000

    Questione infondata
    6 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3, 10 e 11 Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, "nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, stipulati ai sensi della legge n. 990 del 1969, il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro". Non sussiste infatti la denunciata disparità di trattamento in danno del coniuge perché - come già chiarito, con la sentenza n. 301 del 1996 e con l'ordinanza n. 76 del 1997 (che hanno già escluso la fondatezza di questione sostanzialmente identiche) - il diniego di risarcibilità nel caso in esame, risulta intimamente connesso alla sussistenza della (con) titolarità, in capo al coniuge, in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, che lo attrae nell'area dei soggetti responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. Ne' risultano violati gli artt. 10 e 11 della Costituzione, poiché la modifica della norma denunciata (con estensione della copertura assicurativa a qualunque passeggero diverso dal conducente) ad opera dell'art. 28 della legge n. 142 del 1992 è avvenuta proprio in attuazione del principio, in tal senso, fissato dall'art. 1 della terza direttiva CEE n. 90/232 ed entro il termine, del 31 dicembre 1992, ivi, all'uopo, fissato.

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 2054 c.c.

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  • Ordinanza n. 125/1998

    Questione infondata
    16 aprile 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte, investita dello scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in cui era prevista l'esclusione dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria di <<tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione>>, con la sentenza n. 301 del 1996 ha già dichiarato non fondata altra questione riguardante la limitazione della tutela risarcitoria del coniuge trasportato, comproprietario del veicolo - non può non ribadirsi la ragionevolezza delle opzioni legislative succedutesi nel tempo, nel contesto del graduale e articolato processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente apprezzata come un rafforzamento della tutela della salute costituzionalmente garantita, non può tuttavia fungere da 'tertium comparationis' al fine dello scrutinio di costituzionalità della previgente disposizione censurata. - Cfr., altresì, O. n. 76/1997 nonché S. n. 188/1991. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 2054 c.c. · Art. 2291 c.c. · Art. 28 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art28 · fonte su Normattiva