L'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, e' abrogato. Sono altresi' abrogate le norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva. La commercializzazione dei grassi e degli oli gia' prodotti in conformita' alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, e' consentita rispettivamente fino a sei mesi e fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art56 · fonte su Normattiva