Art. 11 — Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719
Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:
- a)prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;
- b)prevedere che l'idoneita' all'alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;
- c)prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorita' sanitaria competente.
Testo vigente dal 7 febbraio 2003
