L'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2 per cento di umidita' ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina". 2. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento. 3. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento. 4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge. 5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato". E' abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1), dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art55 · fonte su Normattiva