Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1992 al 21 luglio 2004. Leggi il testo vigente →

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1990-1991 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1992 al 21 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art58 · fonte su Normattiva