L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;
  • b)avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale della societa' controllante e di quella controllata;
  • c)prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;
  • d)prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra societa' in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art14 · fonte su Normattiva