Art. 13 — Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche)
L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, introdotto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e' sostituito dal seguente: "ART. 5-bis. - 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, nonche' per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma". Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Testo vigente dal 4 marzo 1994
