L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni piu' favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
  • b)il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sara' ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
  • c)l'organizzazione ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilita', sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art24 · fonte su Normattiva