L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sara' informata ai seguenti criteri direttivi:

  • a)armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  • b)prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorita' competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonche' delle operazioni sospette;
  • c)apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;
  • d)prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;
  • e)prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonche' delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria;
  • f)dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art26 · fonte su Normattiva