Art. 42 — Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega
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Il Governo e' delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
- a)individuazione dell'autorita' di controllo, d'intesa con le regioni, per le attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;
- b)disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attivita' di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;
- c)disciplina del riconoscimento delle autorita' e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;
- d)individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2 continuano ad operare gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, e sono validi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi.
Testo in vigore dal 4 marzo 1994 al 23 ottobre 1996
