Art. 48 — Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti)
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e' sostituita dalla seguente: "c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'". Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".
Testo vigente dal 4 marzo 1994
