Art. 56 — Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole)
In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunita' europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono soppresse.
Testo vigente dal 4 marzo 1994
