trattato che istituisce la Comunita' europea, compresi i suoi allegati e i suoi protocolli, e' modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo di talune delle sue disposizioni. I. Testo degli articoli del trattato
- 1)All'articolo 3, lettera a), la parola "l'abolizione" e' sostituita da "il divieto".
- 2)L'articolo 7 e' abrogato.
- 3)L'articolo 7 A e' modificato come segue:
- a)il primo e il secondo comma sono numerati e diventano cosi' i paragrafi 1 e 2;
- b)nel nuovo paragrafo 1, sono soppressi i riferimenti all'articolo 7 B, all'articolo 70, paragrafo 1 e all'articolo 100 B;
- c)e' aggiunto un paragrafo 3 con il testo del secondo comma dell'articolo 7 B, cosi' redatto: "3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.".
- 4)L'articolo 7 B e' abrogato.
- 5)L'articolo 8 B e' modificato come segue:
- a)al paragrafo 1, le parole ", dovra' adottare entro il 31 dicembre 1994,", sono soppresse e dopo le parole "Tale diritto sara' esercitato con riserva delle modalita' che il Consiglio..." e' inserita la parola "adotta,". Dopo le parole "... e del Parlamento europeo" la virgola e' sostituita da un punto e virgola;
- b)al paragrafo 2, prima frase, il riferimento all'"articolo138, paragrafo 3" diventa un riferimento all'"articolo 138, paragrafo 4";
- c)al paragrafo 2, seconda frase, le parole ", dovra' adottare entro il 31 dicembre 1994," sono soppresse e dopo le parole "Tale diritto sara' esercitato con riserva delle modalita' che il Consiglio..." e' inserita la parola "adotta,". Dopo le parole "... e del Parlamento europeo" la virgola e' sostituita da un punto e virgola.
- 6)All'articolo 8 C, seconda frase, le parole "Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno" sono sostituite da "Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano".
- 7)All'articolo 8 E, primo comma le parole "entro il 31 dicembre 1993 e in seguito" sono soppresse.
- 8)All'articolo 9, paragrafo 2 le parole "Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2..." sono sostituite da "Le disposizioni dell'articolo 12 e del capo 2...".
- 9)All'articolo 10, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 1 rimane senza numero.
- 10)L'articolo 11 e' abrogato.
- 11)Al capo 1, Unione doganale, il titolo "Sezione 1 - Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri" e' soppresso.
- 12)L'articolo 12 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 12 I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.".
- 13)Gli articoli da 13 a 17 sono abrogati.
- 14)Il titolo "Sezione 2 - Fissazione della tariffa doganale comune" e' soppresso.
- 15)Gli articoli da 18 a 27 sono abrogati.
- 16)L'articolo 28 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 28 I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".
- 17)Nella parte introduttiva dell'articolo 29, le parole "della presente sezione" sono sostituite da "del presente capo".
- 18)Nel titolo del capo 2, la parola "ABOLIZIONE" e' sostituita da "DIVIETO".
- 19)All'articolo 30, le parole "Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate" sono sostituite da "Sono vietate".
- 20)Gli articoli 31, 32 e 33 sono abrogati.
- 21)All'articolo 34, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 1 resta senza numero.
- 22)L'articolo 35 e' abrogato.
- 23)All'articolo 36, le parole "Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi" sono sostituite da "Le disposizioni degli articoli 30 e 34".
- 24)L'articolo 37 e' modificato come segue:
- a)al paragrafo 1, primo comma, la parola "progressivo" e le parole "alla fine del periodo transitorio" sono soppresse;
- b)al paragrafo 2, la parola "all'abolizione" e' sostituita da "al divieto";
- c)i paragrafi 3, 5 e 6 sono soppressi e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3;
- d)nel nuovo paragrafo 3, le parole "avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie" sono soppresse e la virgola che precede questo testo e' sostituita da un punto.
- 25)L'articolo 38 e' modificato come segue:
- a)al paragrafo 3, prima frase, il riferimento all'allegato II e' sostituito con un riferimento all'allegato I e la seconda frase che comincia con "Tuttavia, nel termine di due anni..." e' soppressa;
- b)al paragrafo 4, le parole "degli Stati membri" sono soppresse.
- 26)L'articolo 40 e' modificato come segue:
- a)il paragrafo 1 e' soppresso e i paragrafi 2, 3 e 4 diventano i paragrafi 1, 2 e 3;
- b)nel nuovo paragrafo 1, primo comma, le parole "sara' creata" sono sostituite da "e' creata";
- c)nel nuovo paragrafo 2, il rinvio al "paragrafo 2" deve leggersi "paragrafo 1";
- d)nel nuovo paragrafo 3, il rinvio al "paragrafo 2" deve leggersi "paragrafo 1".
- 27)L'articolo 43 e' modificato come segue:
- a)al paragrafo 2, terzo comma, le parole "all'unanimita' durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "a maggioranza qualificata";
- b)ai paragrafi 2 e 3, il rinvio all'"articolo 40, paragrafo 2" deve leggersi "articolo 40, paragrafo 1".
- 28)Gli articoli 44 e 45, nonche' l'articolo 47 sono abrogati.
- 29)All'articolo 48, paragrafo 1, le parole "al piu' tardi al termine del periodo transitorio" sono soppresse.
- 30)L'articolo 49 e' modificato come segue:
- a)nella parte introduttiva, le parole "Fin dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio" sono sostituite da "Il Consiglio,..." e la parola "progressivamente" e' soppressa;
- b)alle lettere b) e c) rispettivamente, le parole ", in base ad un piano progressivo," sono soppresse.
- 31)L'articolo 52, primo comma, e' modificato come segue:
- a)nella prima frase, le parole "vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio" sono sostituite da "vengono vietate";
- b)nella seconda frase, le parole "Tale graduale soppressione" sono sostituite da "Tale divieto".
- 32)L'articolo 53 e' abrogato.
- 33)L'articolo 54 e' modificato come segue:
- a)il paragrafo 1 e' soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2;
- b)nel nuovo paragrafo 1, le parole "Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della liberta' di stabilimento" sono sostituite da "Per realizzare la liberta' di stabilimento".
- 34)All'articolo 59, primo comma, le parole "sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio" sono sostituite da "sono vietate".
- 35)All'articolo 61, paragrafo 2, le parole "liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali" sono sostituite da "liberalizzazione della circolazione dei capitali".
- 36)L'articolo 62 e' abrogato.
- 37)L'articolo 63 e' modificato come segue:
- a)il paragrafo 1 e' soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i paragrafi 1 e 2;
- b)nel nuovo paragrafo 1, le parole "Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio," sono sostituite da "Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio," e le parole "deliberando all'unanimita' fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "deliberando a maggioranza qualificata";
- c)nel nuovo paragrafo 2, le parole "Nelle proposte e decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2" sono sostituite da "Nelle direttive di cui al paragrafo 1".
- 38)All'articolo 64, primo comma, le parole "63, paragrafo 2" sono sostituite da "63, paragrafo 1".
- 39)Gli articoli da 67 a 73 A, l'articolo 73 E e l'articolo 73 H sono abrogati.
- 40)All'articolo 75, il paragrafo 2 e' soppresso e il paragrafo 3 diventa il paragrafo 2.
- 41)All'articolo 76, le parole "all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione".
- 42)L'articolo 79 e' modificato come segue:
- a)al paragrafo 1, le parole "Entro e non oltre il termine della seconda tappa devono essere abolite..." sono sostituite da "Devono essere abolite...";
- b)al paragrafo 3, le parole ", entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato," sono soppresse.
- 43)All'articolo 80, paragrafo 1, le parole "A decorrere dall'inizio della seconda tappa, e' fatto divieto..." sono sostituite da "E' fatto divieto...".
- 44)All'articolo 83, le parole "restando impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale" sono sostituite da "restando impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale".
- 45)All'articolo 84, paragrafo 2, secondo comma, le parole "procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3" sono sostituite da "procedura di cui all'articolo 75".
- 46)All'articolo 87, i due commi del paragrafo 1 sono fusi in un unico paragrafo. Questo nuovo paragrafo e' cosi' redatto: "1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo".
- 47)All'articolo 89, paragrafo 1, le parole ", fin dall'entrata in funzione," sono soppresse.
- 48)Dopo l'articolo 90, il titolo "Sezione 2 - Pratiche di dumping" e' soppresso.
- 49)L'articolo 91 e' abrogato.
- 50)Prima dell'articolo 92, il titolo "Sezione 3" e' sostituito da "Sezione 2".
- 51)All'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la seconda frase che comincia con "Tuttavia, gli aiuti alla costruzione navale..." e che termina con "... nei confronti dei paesi terzi," e' soppressa e il resto della lettera c) si conclude con una virgola.
- 52)All'articolo 95, il terzo comma e' soppresso.
- 53)Gli articoli 97 e 100 B sono abrogati.
- 54)All'articolo 101, secondo comma, le parole "deliberando all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "deliberando a maggioranza qualificata".
- 55)All'articolo 109 E, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, sono soppresse le seguenti parole: "fatto salvo l'articolo 73 E,".
- 56)L'articolo 109 F e' modificato come segue:
- a)al paragrafo 1, secondo comma, le parole "su raccomandazione, secondo i casi, del comitato dei governatori delle banche centrali della Comunita' europea (in appresso denominato "comitato dei governatori"), o del consiglio dell'IME" sono sostituite da "su raccomandazione del consiglio dell'IME";
- b)al paragrafo 1, il quarto comma, il cui testo e' "Il comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri viene sciolto all'inizio della seconda frase", e' soppresso;
- c)al paragrafo 8, il secondo comma, il cui testo e' "Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i riferimenti all'IME vanno intesi, prima del 1 gennaio 1994, come riferimenti al comitato dei governatori", e' soppresso.
- 57)L'articolo 112 e' modificato come segue:
- a)al paragrafo 1, primo comma, le parole "prima del termine del periodo transitorio" sono soppresse;
- b)al paragrafo 1, secondo comma, le parole "il Consiglio stabilisce, all'unanimita' fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono sostituite da "il Consiglio stabilisce a maggioranza qualificata".
- 58)All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, le parole "Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993" sono sostituite da "Fondo di coesione istituito".
- 59)All'articolo 130 D, secondo comma, le parole "Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31 dicembre 1993 un Fondo di coesione per l'erogazione..." sono sostituite da "Un Fondo di coesione e' istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura, per l'erogazione...".
- 60)All'articolo 130 S, paragrafo 5, secondo trattino, le parole "Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 in conformita' dell'articolo 130 D" sono sostituite da "Fondo di coesione istituito in conformita' dell'articolo 130 D".
- 61)All'articolo 130 W, paragrafo 3, l'espressione "Convenzione ACP- CEE" e' sostituita da "Convenzione ACP-CE".
- 62)All'articolo 131, primo comma, le parole "il Belgio" e "l'Italia" sono soppresse ed il riferimento all'allegato IV e' sostituito con un riferimento all'allegato II.
- 63)L'articolo 133 e' modificato come segue:
- a)al paragrafo 1, le parole "dell'eliminazione totale" sono sostituite da "del divieto" e la parola "progressivamente" e' soppressa;
- b)al paragrafo 2, le parole "progressivamente soppressi" sono sostituite da "vietati" e i riferimenti agli articoli 13, 14, 15 e 17 sono soppressi, per cui il paragrafo termina con "..... conformemente alle disposizioni dell'articolo 12."
- c)al paragrafo 3, secondo comma, le parole "I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli..." sono sostituite da "I dazi di cui al comma precedente non possono eccede..." e la seconda frase che inizia con "La percentuale e il ritmo" e termina con "nel paese o territorio importatore" e' soppressa;
- d)al paragrafo 4, le parole "al momento dell'entrata in vigore del presente trattato" sono soppresse.
- 64)L'articolo 136 e' sostituito dal testo seguente: "Articolo 136 Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunita', e basandosi sui principi iscritti nel presente trattato, le disposizioni relative alle modalita' e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunita'.".
- 65)L'articolo 138 e' modificato come segue, per includere l'articolo 1, l'articolo 2 modificato dall'articolo 5 del presente trattato e l'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi:
- a)al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, e' inserito il testo degli articoli 1 e 2 di detto atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2 sono cosi' redatti: "1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita' sono eletti a suffragio universale diretto. 2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro e' fissato come segue: Belgio 25 Danimarca 16 Germania 99 Grecia 25 Spagna 64 Francia 87 Irlanda 15 Italia 87 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 31 Austria 21 Portogallo 25 Finlandia 16 Svezia 22 Regno Unito 87 In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita'.";
- b)dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, e' inserito il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto atto come paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 e' cosi' redatto: "3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.";
- c)l'attuale paragrafo 3, modificato dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il paragrafo 4;
- d)il paragrafo 4, aggiunto dall'articolo 2 del presente trattato, diventa il paragrafo 5.
- 66)All'articolo 158, il paragrafo 3 e' soppresso.
- 67)All'articolo 166, primo comma, le parole "dalla data di adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995".
- 68)All'articolo 188 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine..." e' soppresso.
- 69)All'articolo 197, il secondo comma, che inizia con "Il comitato annovera...", e' soppresso.
- 70)All'articolo 207, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi.
- 71)Al posto dell'articolo 212, e' inserito il testo dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunita' europee; pertanto il nuovo articolo 212 e' cosi' redatto: "Articolo 212 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunita' europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunita'.".
- 72)Al posto dell'articolo 218 e' inserito il testo dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee; pertanto, il nuovo articolo 218 e' cosi' redatto: "Articolo 218 La Comunita' gode, sul territorio degli Stati membri, delle immunita' e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.".
- 73)All'articolo 221, le parole "gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, applicano..." sono sostituite da "gli Stati membri applicano...".
- 74)All'articolo 223, i paragrafi 2 e 3 sono fusi e sostituiti dal testo seguente: "2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).".
- 75)L'articolo 226 a' abrogato.
- 76)L'articolo 227 e' modificato come segue:
- a)al paragrafo 3, il riferimento all'allegato IV e' sostituito da un riferimento all'allegato II;
- b)dopo il paragrafo 4 e' inserito un nuovo paragrafo, cosi' redatto: "5. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.";
- c)l'attuale paragrafo 5 diventa il paragrafo 6 e la lettera d) riguardante le isole Aland e' soppressa; la lettera c) termina con un punto.
- 77)All'articolo 229, primo comma, le parole "gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio" sono sostituite da "gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite".
- 78)All'articolo 234, primo comma, le parole "anteriormente all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "anteriormente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione".
- 79)Prima dell'articolo 241, il titolo "Insediamento delle istituzioni" e' soppresso.
- 80)Gli articoli da 241 a 246 sono abrogati.
- 81)All'articolo 248 e' aggiunto il nuovo comma seguente: "In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.". II. Allegati
- 1)L'allegato I "Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20 del trattato" e' soppresso.
- 2)L'allegato II "Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato" diventa l'allegato I e il riferimento all'"allegato II del trattato" di cui ai numeri ex 22.08 e ex 22.09 diventa un riferimento all'"allegato I del trattato".
- 3)L'allegato III "Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'articolo 73 H del trattato" e' soppresso.
- 4)L'allegato IV "Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato" diventa l'allegato II. Esso e' aggiornato ed e' cosi' redatto: "ALLEGATO II PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE cui si applicano le disposizioni della Parte quarta del trattato - Groenlandia, - Nuova Caledonia e dipendenze, - Polinesia francese, - Terre australi ed antartiche francesi, - Isole Wallis e Futuna, - Mayotte, - Saint-Pierre e Miquelon, - Aruba, - Antille olandesi: - Bonaire, - Curacao, - Saba, - Sint Eustatius, - Sint Maarten, - Anguilla, - Isole Cayman, - Isole Falkland, - Georgia del Sud ed isole Sandwich del Sud, - Montserrat, - Pitcairn, - Sant'Elena e dipendenze, - Territori dell'Antartico britannico, - Territori britannici dell'Oceano indiano, - Isole Turks e Caicos, - Isole Vergini britanniche, - le Bermude.". III. Protocolli e altri atti
- 1)Sono abrogati i seguenti protocolli e atti:
- a)il protocollo che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee;
- b)il protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono;
- c)il protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia;
- d)il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo;
- e)il protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese;
- f)il protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati;
- g)il protocollo concernente l'applicazione del trattato che istituisce la Comunita' europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi;
- h)la Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita'; - il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della nomenclatura di Bruxelles); - il protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffe' verde (ex 09.01 della nomenclatura di Bruxelles).
- 2)Alla fine del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, l'elenco dei firmatari e' soppresso.
- 3)Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea e' modificato come segue:
- a)le parole "HANNO DESIGNATO, a tal fine, come plenipotenziari:" nonche' l'elenco dei capi di Stato e dei loro plenipotenziari sono soppressi;
- b)le parole "I QUALI, dopo aver scambiato i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma," sono soppresse;
- c)all'articolo 3, e' aggiunto come quarto comma il testo adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee; pertanto, questo nuovo quarto comma e' cosi' redatto: "Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'unanimita' di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.";
- d)l'articolo 57 e' abrogato;
- e)la formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." e' soppressa;
- f)l'elenco dei firmatari e' soppresso.
- 4)All'articolo 40 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, le parole "allegato al trattato che istiuisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee" sono soppresse.
- 5)All'articolo 21 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo, le parole "allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee" sono soppresse.
- 6)Il protocollo concernente l'Italia e' modificato come segue:
- a)all'ultimo paragrafo, che inizia con le parole "RICONOSCONO in particolare che", il rinvio agli articoli 108 e 109 e' sostituito da un rinvio agli articoli 109 H e 109I;
- b)l'elenco dei firmatari e' soppresso.
- 7)Il protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri e' modificato come segue:
- a)nella parte introduttiva del punto 1: - le parole "al momento dell'entrata in vigore del trattato" sono sostituite da "al 1 gennaio 1958"; - dopo le parole "alle importazioni" e' aggiunto il testo della lettera a); pertanto il testo che risulta da tale aggiunta e' cosi' redatto: "alle importazioni nei paesi del Benelux di merci originarie e provenienti dal Suriname o dalle Antille olandesi";
- b)al punto 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
- c)al punto 3, le parole "Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del trattato, gli Stati membri trasmettono..." sono sostituite da "Gli stati membri trasmettono...";
- d)l'elenco dei firmatari e' soppresso.
- 8)Il protocollo sulle importazioni nella Comunita' europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi e' modificato come segue:
- a)la formula conclusiva "IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo." e' soppressa;
- b)l'elenco dei firmatari e' soppresso.
- 9)Nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, l'articolo 3 e' soppresso.
Testo vigente dal 6 luglio 1998
