Art. 85
[1]Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi
[2]Sulla base delle direttive del programma quinquennale previste dall'art. 2, lett. c), tariffe ferroviarie di favore possono essere accordate per trasporti di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, ubicati nei territori di cui all'art. 1, nonche' per il trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento degli stabilimenti stessi.(1) Le tariffe ferroviarie di cui al precedente comma si applicano anche ai prodotti agricoli ed ittici.(2) Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.(3) La misura e le modalita' di concessione delle tariffe di favore sono stabilite con decreto del Ministro per i trasporti ovvero del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.(4) Il mancato introito derivante alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.(5)
[4](2) Idem, c. 2°
[5](3) Idem, c. 3°
[6](4) Idem, c. 4°
[7](5) Idem, c. 5°
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva