L'attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)porre a carico delle aziende interessate l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti prescritti;
  • b)limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti pubblici, l'impiego dei dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche;
  • c)prevedere l'obbligo, da parte del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, di informare tempestivamente il Ministero della sanita' degli eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;
  • d)prevedere le opportune norme transitorie per i dispositivi conformi alla normativa in vigore.

Testo vigente dal 10 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art30 · fonte su Normattiva