(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194). Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato piu' breve, nel rispettodelle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".

Testo vigente dal 12 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-05;25~art15 · fonte su Normattiva