(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194). Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato piu' breve, nel rispettodelle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".
Testo vigente dal 12 febbraio 1999
