(Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508). Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati".
Testo vigente dal 12 febbraio 1999
