Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210, recante norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, e' sostituito dal seguente: "3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunita' europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane".

Testo vigente dal 20 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-29;422~art19 · fonte su Normattiva