Ai fini del presente accordo si intende per:

  • a)"servizi di trasporto marittimo di merci e servizi logistici intemazionali": la fornitura di servizi internazionali di trasporto di merci e di servizi collegati di movimentazione, stoccaggio e magazzinaggio delle merci, di servizi di sdoganamento, deposito e containerizzazione, nel porto o a terra, di servizi di agenzia marittima e di servizi di spedizione delle merci;
  • b)"operazioni di trasporto multimodale": il trasporto di merci per mezzo di piu' di un modo di trasporto, compresa una tratta marittima, accompagnate da un unico documento;
  • c)"servizi di agenzia marittima": le attivita' che consistono, in una determinata zona geografica, nella rappresentanza, in qualita' di agente, degli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione, per i seguenti scopi: - la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi collegati, dalla presentazione dell'offerta alla fatturazione, il rilascio di polizze di carico a nome delle compagnie, la contrattazione dei necessari servizi collegati, la preparazione dei documenti e la fornitura di informazioni commerciali; - la rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo e, ove necessario, la presa in carico delle merci;
  • d)"servizi di spedizione merci": le attivita' che consistono nell'organizzare e sorvegliare le operazioni di spedizione a nome degli speditori, mediante la contrattazione dei servizi necessari, la preparazione dei documenti e la fornitura delle informazioni commerciali;
  • e)"compagnia di navigazione": una societa' che possiede i seguenti requisiti:
  • i)essere costituita secondo il diritto pubblico o privato cinese, il diritto pubblico o privato della Comunita' o di uno degli Stati membri della Comunita';
  • ii)avere la sede sociale, l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale rispettivamente nella Comunita' o in Cina;
  • iii)fornire servizi internazionali di trasporto marittimo per mezzo di navi di cui e' proprietaria o da essa operate. Le compagnie di navigazione stabilite fuori del territorio della Comunita' o del territorio della Cina e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro della Comunita' o della Cina beneficiano parimenti delle disposizioni del presente accordo, a condizione che le loro navi siano immatricolate nello Stato membro interessato od in Cina in conformita' della normativa ivi in vigore;
  • f)"filiale": una societa' di proprieta' di una compagnia di navigazione e dotata di personalita' giuridica;
  • g)"succursale'": uno stabilimento di proprieta' di una compagnia di navigazione e privo di personalita' giuridica propria;
  • h)"ufficio di rappresentanza": un ufficio che rappresenta una compagnia di navigazione di una delle parti, stabilito sul territorio dell'altra parte;
  • i)"nave": qualsiasi nave mercantile immatricolata presso l'ufficio d'immatricolazione delle navi di una delle parti e battente la bandiera nazionale della parte in questione in conformita' della legislazione della Cina, della Comunita' o dei suoi Stati membri e che effettua trasporti marittimi internazionali, comprese le navi battenti bandiera di un paese terzo ma possedute o operate da una compagnia di navigazione della Cina o di uno Stato membro della Comunita'. Sono escluse le navi da guerra e le altre navi non mercantili.

Testo vigente dal 27 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-26;50~accordo-art3 · fonte su Normattiva